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12 visitatori onlinePrevenzione incendi, in G.U. il decreto su gruppi elettrogeni e cogenerazione |
Martedì 26 Luglio 2011 00:00 |
Definita la regola tecnica, ammessa la coesistenza di impianti di produzione di calore con impianti di cogenerazione Roma - Sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2011 è stato pubblicato il Decreto 13 luglio 2011 del ministero dell'Interno, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi”. Il nuovo decreto abroga tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia dal Ministro dell'interno, con particolare riferimento al D.M. 22 ottobre 2007, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi”.
Campo di applicazione Il nuovo provvedimento, che entrerà in vigore il 20 settembre 2011, individua i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o ad altre macchine operatrici e di unità di cogenerazione. Il decreto si applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza nominale complessiva non superiore a 10000 kW a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
Escluse le installazioni esistenti Per le installazioni il cui progetto è stato approvato, dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, in data antecedente all'entrata in vigore del decreto, o in possesso di Certificato di prevenzione incendi, non è richiesto alcun adeguamento alle nuove norme.
Coesistenza tra cogenerazione e produzione di calore Il provvedimento - articolato in 8 articoli e in un allegato che contiene la regola tecnica per la prevenzione incendi degli impianti in oggetto – definisce le disposizioni per la sicurezza delle macchine, degli apparecchi e dei relativi dispositivi, per il loro esercizio e manutenzione, per la commercializzazione e l'impiego dei prodotti. Tra le novità, viene ammessa la coesistenza di impianti di cogenerazione con impianti di produzione di calore. “2.7. Sono ammessi nel medesimo locale – si legge nell'allegato al decreto - gruppi e/o unità di cogenerazione con impianti di produzione calore a condizione che siano alimentati dalla medesima tipologia di combustibile. E' inoltre consentita la coesistenza in un medesimo locale di uno o più gruppi e/o una o più unità di cogenerazione con impianti di produzione di calore alimentati con i combustibili riportati nella seguente tabella 1”.
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